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In questo articolo parleremo delle coppie di fatto. Troverai informazioni per capire cos’è una coppia di fatto e quali diritti detiene, se esiste una legge che regolamenta questo e altri tipi di relazioni.
Ti spiegheremo, inoltre, le varie differenze che intercorrono tra coppia di fatto, convivenza di fatto e unioni civili.
Sono sempre più le coppie di partner che convivono senza unirsi in matrimonio: secondo una ricerca Istat del 2012, infatti, in poco meno di vent’anni il numero di coppie conviventi si è più che quadruplicato e il numero di coppie di conviventi mai sposati è salito di oltre otto volte rispetto al decennio precedente.
Alcune di queste coppie decidono di regolamentare il loro rapporto con documenti ufficiali che vengono riconosciuti giuridicamente; altre, invece, convivono semplicemente e vanno quindi a costituire una coppia di fatto.
Cosa si intende per coppia di fatto?
La coppia di fatto è costituita da due persone che convivono in modo stabile e sono legate da un rapporto affettivo di lunga durata senza ufficializzare la loro convivenza con un contratto di convivenza, un’unione civile o un atto di matrimonio (approfondiremo le varie situazioni nel corso dell’articolo).
Le coppie di fatto, dunque, presentano due caratteristiche fondamentali: coabitano e si prestano assistenza morale e materiale a vicenda.
La coppia che non sia intenzionata a rendere ufficiale la propria condizione non è obbligata in alcun modo a farlo e sarà quindi ritenuta una coppia di fatto, cioè in una convivenza non formalizzata che non dovrà compiere nessuna operazione specifica per essere ritenuta tale.
Se, al contrario, i due partner vogliono far acquisire più diritti alla loro relazione ed entrare a far parte di una convivenza formalizzata, dovranno stipulare un contratto di convivenza presso il comune di residenza per poter entrare a far parte di una convivenza di fatto.
Coppia di fatto, convivenza di fatto e unioni civili: che differenze ci sono?
La coppia di fatto è solo uno dei tipi di convivenza che possono essere riconosciuti in Italia: come abbiamo visto poco fa, le coppie possono decidere liberamente se ufficializzare il proprio rapporto o meno.
Coloro che non sentono l’esigenza di mettere nero su bianco la loro situazione affettiva andranno a costituire una coppia non formalizzata e, quindi, una coppia di fatto.
Se, invece, si preferisce avere un documento che attesti la propria situazione relazionale, si può optare per una convivenza di fatto o per un’unione civile a seconda dei casi ed entrare, perciò, a far parte di una relazione formalizzata.
Che differenza c’è tra la coppia di fatto e la convivenza di fatto?
La sostanziale differenza che intercorre tra le coppie di fatto e le convivenze di fatto è la formalizzazione del rapporto di convivenza, che avviene, per coloro che vogliono ottenerla, effettuando una dichiarazione presso l’anagrafe del comune di residenza.
La convivenza di fatto è stata introdotta pochi anni fa per rispondere ad un fenomeno e ad un bisogno sociale che incombevano da decenni sulle coppie italiane: l’aumento delle convivenze a sfavore del matrimonio e la richiesta dei cittadini di una forma di tutela per le coppie unite da una convivenza stabile.
La convivenza di fatto viene posta in essere da una coppia formata da ”due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Ci sono differenze tra la coppia di fatto e le unioni civili?
Per quanto riguarda le unioni civili, la differenza principale che troviamo con le coppie di fatto riguarda il genere dei partner.
Questo perché le coppie di fatto, non essendo regolamentate né riconosciute giuridicamente, possono includere sia coppie i cui partner appartengono a generi opposti, sia coppie formate da partner appartenenti allo stesso genere.
Le unioni civili, invece, sono un primissimo passo per la comunità LGBTQIA+ e riconoscono alcuni diritti basilari alle coppie che vi appartengono; possono, però, essere celebrate solo tra persone appartenenti allo stesso genere.
Prima dell’introduzione delle unioni civili in Italia grazie alla legge Cirinnà (di cui parleremo nel prossimo paragrafo), l’unico modo affinché queste coppie potessero essere riconosciute era quello di essere considerate come qualunque coppia convivente e non sposata, ovvero una coppia di fatto; questo era l’unico statuto giuridico che ne potesse regolare la convivenza.
Legge Cirinnà: a chi è rivolta e cosa sancisce
La legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) è la prima legge in Italia che riconosce l’esistenza e regola i diritti di coppie conviventi. Il testo di legge è entrato in vigore il 5 giugno 2016 e prende il nome da Monica Cirinnà, senatrice promotrice e prima firmataria dell’atto.
La prima novità introdotta dalla legge Cirinnà è quella di rendere possibile l’ufficializzazione delle coppie conviventi, sia eterosessuali che omosessuali, istituendo un nuovo tipo di famiglia: la convivenza di fatto.
Oltre a questo primo cambiamento, la legge introduce la possibilità di essere riconosciute anche alle coppie i cui componenti sono dello stesso sesso. Grazie a questa nuova norma, infatti, le coppie omosessuali possono decidere di ufficializzare il loro rapporto con le unioni civili.
I diritti per le unioni civili
A questo tipo di famiglia sono conferiti meno diritti di quelli assegnati ad una coppia eterosessuale che si unisce in matrimonio: a differenza di quanto previsto per il l’unione matrimoniale, infatti, per l’unione civile non sono contemplate le pubblicazioni, quindi non possono neanche esserci opposizioni durante la cerimonia.
Per i coniugi che si uniscono civilmente, inoltre, non ci sarà bisogno che particolari formule vengano pronunciate e non ci sarà neanche la possibilità, concessa invece ai coniugi che intendono sposarsi, di richiedere il permesso di unirsi a un giudice qualora uno o entrambi i partner siano minorenni. Le unioni civili, infatti, contemplano solo cittadini maggiorenni.
Possiamo notare una ulteriore differenza per quanto riguarda il cognome.
Se in un matrimonio la moglie mantiene il proprio cognome da nubile o sceglie di aggiungere sui documenti ufficiali la dicitura “coniugata con”, nelle unioni civili i partner potranno dichiarare di voler adottare un cognome comune, scelto liberamente tra i due e che non intaccherà la scheda anagrafica del partner che lo cambia.
Anche per quanto riguarda il divorzio troviamo delle differenze tra matrimonio e unioni civili: se nel primo è necessario rispettare un periodo di separazione prima di poter divorziare, nel secondo caso è permesso accedervi in maniera diretta anche qualora sia volontà di uno solo dei due partner.
Sarà sufficiente presentare una richiesta all’ufficiale di stato civile e attendere tre mesi per poter proporre la proposta di divorzio; quest’ultima regolamenterà l’aspetto patrimoniale e riconoscerà al partner più debole il diritto agli alimenti e l’assegnazione della casa di residenza qualora fosse necessario.
Esiste poi un’altra differenza: la motivazione del divorzio per le unioni civili non potrà essere la mancata consumazione del rapporto, a cui si possono invece appellare i coniugi matrimoniali.
La coppia di fatto non è citata e, di conseguenza, nemmeno normata dalla legge Cirinnà. Alcune domande possono quindi sorgere spontanee: le coppie di fatto gode di alcuni diritti? Se sì, quali? Come sono stati acquisiti?
Nei prossimi paragrafi scopriremo di quali diritti godono le coppie di fatto e le convivenze di fatto.
Se ti interessa l’argomento puoi approfondire il testo della legge Cirinnà direttamente in gazzetta.
Per saperne di più sulle unioni civili ti consigliamo poi due articoli in cui abbiamo affrontato il tema più nello specifico:
Convivenza di fatto: offre più tutele della coppia di fatto?
Come abbiamo visto a inizio articolo la convivenza di fatto si differenzia dalla coppia di fatto unicamente per la libera scelta della coppia di formalizzare il proprio rapporto di convivenza oppure non farlo. Cerchiamo di fare chiarezza ora sulle diverse tutele di questi due tipi di relazione.
I conviventi di fatto vengono citati dalla legge Cirinnà e sono quindi tutelati da specifici diritti che semplificano la gestione di varie situazioni che potrebbero verificarsi durante la relazione. Osserveremo tra poco alcune di queste casistiche.
I conviventi di fatto stipulano un contratto di convivenza nel quale predisporre ad esempio le proprie decisioni patrimoniali.
La coppia può stabilire chi e quanto dovrà contribuire a determinate spese della famiglia oppure le modalità con le quali formalizzare contratti di locazione, di compravendita e di altro tipo; si potranno, poi, modificare il contratto e le scelte prese in qualsiasi momento.
Chi redige il contratto, che sia un avvocato o un notaio, entro 10 giorni dovrà iscrivere il documento all’anagrafe del comune di residenza dei conviventi.
I diritti della convivenza di fatto
La convivenza di fatto fornisce ai conviventi i seguenti diritti, simili a quelli concessi ai coniugi e negati invece alle coppie di fatto:
- il diritto di fare visita al partner in carcere;
- il diritto ad assistere il partner in caso di malattia o ricovero e quindi anche ad accedere alle informazioni personali riguardanti la salute;
- il diritto a nominare il proprio compagno come legittimo rappresentante che potrà quindi avere libertà di scelta in caso di malattia o morte e il diritto a nominarlo come tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- il diritto a ricevere gli alimenti dal proprio partner nel caso in cui non si sia in grado di sostenersi, anche in caso di cessazione della convivenza;
- il diritto di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del proprio convivente.
Per quanto riguarda i figli, per le coppie conviventi la legge non prevede possibilità di adozione, a meno che la coppia conviva stabilmente da almeno tre anni e vi sia l’impegno al matrimonio.
C’è però la possibilità di avvalersi della stepchild adoption e quindi un partner può adottare il figlio biologico dell’altro partner.
Toccando l’argomento della separazione, invece, nel caso in cui la relazione di convivenza finisca non si dovrà affrontare nessuna procedura, a meno che i due ex conviventi non abbiano precedentemente sottoscritto un contratto di convivenza. In quel caso, allora, si dovrà presentare un atto per richiederne il recesso.
Se vuoi approfondire ulteriormente l’argomento convivenza di fatto, puoi leggere anche i seguenti articoli:
- Convivenza di fatto: diritti e doveri spiegati in 10 minuti
- Contratto di convivenza a 360°: tutto quello che devi sapere
Coppie di fatto diritti e doveri
Le coppie di fatto godono di diritti non giuridicamente riconosciuti in quanto non vengono inclusi dalla legge Cirinnà del 2016. Esse sono però tutelate da ciò che negli anni è stato riconosciuto dalla giurisprudenza in termini di diritti e doveri.
I diritti principali che spettano alle coppie di fatto sono:
- Diritto all’affidamento dei figli
Nel caso in cui una coppia di fatto cessi il suo rapporto e i due ex partner abbiano un figlio o più, questi ultimi hanno diritto ad essere affidati ad entrambi i genitori. Il dovere di mantenimento, il diritto di visita e l’affidamento condiviso non hanno differenze tra coppie sposate e coppie che non hanno contratto il matrimonio. - Diritto al permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno per gli extracomunitari è normalmente concesso in caso di convivenza stabile di uno straniero con un cittadino italiano, a patto che si dimostri la capacità di sostentamento. Se un partner convive con una donna incinta, inoltre, non può avvenire la sua espulsione dal Paese. - Diritto al possesso dell’abitazione e al subentro nel contratto di locazione in caso di affitto
In caso di fine della convivenza, se l’abitazione appartiene a uno solo dei due partner, l’altro non può essere cacciato nell’immediato. Se la casa era in affitto, invece, in caso di decesso, l’altro convivente ha il diritto di subentrare nel contratto di affitto fino alla sua naturale scadenza. - Diritto alla denuncia in caso di maltrattamenti in famiglia
In caso di reato di maltrattamenti in famiglia, l’illecito penale scatta anche in assenza di vincolo matrimoniale o di contratto di convivenza. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni. - Diritto al risarcimento del danno
Se uno dei due partner muore a causa di un fatto illecito, l’altro convivente ha diritto ad essere risarcito. - Diritto al risarcimento danni per violazione degli obblighi familiari
Nel caso in cui una convivenza dovesse finire e durante questa uno dei due partner avesse versato all’altro del denaro, colui o colei che lo ha versato ha il diritto di richiedere un risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari.
Esiste anche una serie di diritti che sono negati alle coppie di fatto e di doveri che non devono essere rispettati. Alcuni di essi sono:
- il dovere alla fedeltà, che per legge rimane un elemento caratteristico delle coppie unite in matrimonio e, come abbiamo visto, non è presente neanche nelle unioni civili;
- il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento dopo la separazione, che è invece garantito nel matrimonio. I conviventi di fatto e le coppie di fatto hanno diritto a ricevere per legge gli alimenti nel caso in cui si trovassero in condizioni di gravi difficoltà;
- il diritto a ricevere l’eredità del proprio coniuge in caso di morte. L’unico modo per diventare erede legittimo nel caso delle coppie di fatto è quello di essere inclusi nel testamento. Questo diritto non è garantito neanche ai conviventi di fatto;
- una coppia di fatto non può vivere in regime di comunione dei beni, ma può semplicemente decidere di utilizzare un contratto di vendita o di donazione per trasferire un bene o un diritto al partner;
- per quanto riguarda, invece, la pensione di reversibilità, il partner sopravvissuto non ha alcun diritto alla sua rivendicazione in caso di morte del convivente;
- all’interno di una coppia di fatto, nell’ eventualità che il partner proprietario della casa dovesse morire, il convivente non può continuare a vivere nell’immobile e ha a disposizione non meno di due anni, non più di cinque anni se non ci sono figli di mezzo e non meno di tre anni nel caso in cui ci fossero figli minori o con disabilità.
Materiali di approfondimento sulle coppie di fatto
Se l’articolo ti è sembrato interessante ti consigliamo un libro che potrebbe fare al caso tuo!
Se, invece, non ti piace leggere o preferisci ascoltare qualcuno che ti spiega nel dettaglio le differenze tra coppia di fatto, convivenza di fatto, unioni civili e matrimonio, questo video è quello che fa per te.
Speriamo che l’articolo abbia potuto risolvere i tuoi dubbi. Lascia un commento per farcelo sapere e se vuoi raccontaci le tue esperienze a riguardo!
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