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Contratto di convivenza a 360°: tutto quello che devi sapere
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Il contratto di convivenza
Va bene, hai letto per bene la nostra super guida pratica Andare a convivere: la guida completa e aggiornatama adesso vuoi passare alle cose serie e stai immaginando di affrontare il tema del Contratto di convivenza. Perfetto. Sei nel posto giusto!
Il contratto di convivenza è uno strumento estremamente utile per le coppie di fatto, in quanto consente loro di regolamentare i rapporti da un punto di visto giuridico.
In questo articolo cercherò di rispondere ai principali dubbi e domande che vi siete posti in merito. In particolare vedremo come si fa il contratto di convivenza nel concreto, contratto di convivenza costo, come ottenere un permesso di soggiorno grazie al contratto di convivenza e vi forniremo un fac simile del contratto, al fine di aiutarvi nella stipula.
Infine, per chiudere, vedremo quali sono i principali diritti dei conviventi.
Dunque, se ti sei posto almeno una di queste questioni, continua a leggere, non te ne pentirai.
Contratti di convivenza: cosa sono
Il contratto di convivenza é regolato dalla Legge n.76/2016, meglio conosciuta come la legge Cirinná. La legge è composta da un unico articolo suddiviso in commi: i commi che regolamentano il contratto di convivenza sono dal 50 al 64.
Questa Legge, oltre alla regolamentazione delle Unioni Civili, ha introdotto la regolamentazione delle coppie di fatto e con essa il contratto di convivenza. In particolare questo è stato introdotto dal comma 51.
Questa legge riveste un’importanza non da poco, infatti, ha adattato la disciplina esistente alla situazione attuale della società, la cui tendenza é quella di preferire la convivenza al matrimonio.
Conviventi di fatto: chi sono?
Secondo la Legge, sono conviventi di fatto due persone maggiorenni, senza distinzione di sesso o di genere, stabilmente conviventi ed unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, ma non unite tra loro da rapporti di parentela, affinità adozione, matrimonio o unione civile.
La maggior tutela che la Legge attribuisce alle coppie di fatto é il contratto di convivenza, il quale attribuisce alcuni diritti ai conviventi, ovviamente meno ampi rispetto a quelli garanti per i coniugi.
Le coppie stipulano un contratto di convivenza diventano conviventi more uxorio.
Innanzitutto, la causa giuridica di tale contratto deriva dai diritti e doveri, sia materiali che morali, derivanti da una situazione di stabile e riconosciuta convivenza.
Per stipulare un contratto di convivenza i due conviventi devono essere maggiorenni, non interdetti, liberi da ogni vincolo matrimoniale o unione civile e non sia parte di un altro contratto di convivenza stipulato in precedenza e ancora in corso di validità.
Secondo la Legge, il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta. In particolare, deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, il quale, ha il compito di verificare che il contratto sia conforme alle disposizioni di Legge.
L’avvocato o il notaio che lo redige, ha poi l’obbligo di depositarlo entro 10 giorni al comune di residenza ai fini dell’iscrizione all’anagrafe. Il deposito, permette di ottenere la Dichiarazione anagrafica, la quale funge da prova per l’accertamento della stabile convivenza ai fini della stipula del contratto di convivenza.
Contratti di convivenza: il contenuto
Secondo il comma 53 dell’unico articolo di cui è composta la Legge n.76/2016, il contratto di convivenza deve obbligatoriamente contener l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
Sempre secondo il medesimo comma, il contratto può contenere i seguenti elementi:
L’indicazione della residenza;
Le modalità di contribuzione alla vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
Il regime patrimoniale della comunione dei beni.
La designazione dell’altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati in caso di malattia che impedisca al soggetto di intendere e di volere, per le decisioni inerenti alla salute e la donazione di organi in caso di morte;
La designazione dell’altro quale proprio rappresentante, curatore o amministratore di sostegno in caso ne ricorrano i presupposti.
Elemento non obbligatorio ma spesso incluso nei contratti di convivenza è la regolamentazione delle modalità di contribuzione di ciascun convivente alla vita comune. Questa ovviamente, è proporzionata alla possibilità e alle capacità di lavoro professionale o casalingo di entrambi i conviventi.
Una cosa molto importante da sottolineare è che, nel contratto, non possono essere inseriti termini o condizioni, i quali, se vengono inseriti, non hanno efficacia, quindi ci si comporta come se questi non fossero stati apposti.
Contratti di convivenza: regime patrimoniale
Con la stipula di un contratto di convivenza, i due conviventi, possono regolare i loro rapporti patrimoniali: in particolare, possono adottare la comunione dei beni, esattamente come avviene nel matrimonio.
La Legge n.76/2016, per quanto concerne la comunione dei beni di due conviventi che hanno stipulato un contratto di convivenza, rimanda alle norme sul matrimonio, ovvero gli Art. 177 e ss. del Codice Civile.
Il fatto che il Legislatore abbia dato la possibilità di scegliere la comunione dei beni, è estremamente significative: questo regime patrimoniale è infatti modificabile mediante un atto che abbia la stessa forma del contratto stipulato.
La differenza fondamentale tra la comunione dei beni scelta nel matrimonio e la comunione dei beni stabilita da un contratto di convivenza è che, nel matrimonio, se non specificato diversamente, viene adottata la comunione dei beni, in quale lo status dei soggetti cambia con il matrimonio, mentre, nella convivenza regolata da un contratto, la comunione dei beni è applicabile solamente se specificata del contratto.
Se si è scelto il regime della comunione dei beni, al momento della risoluzione del contratto, esattamente come accade nel matrimonio, la comunione di scioglie e bisognerà procedere allo suddivisione dei beni.
Contratti di convivenza: nullità
Secondo il comma 57 della Legge n 76/2016 il contratto viene dichiarato nullo nei seguenti casi:
In presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
In violazione del comma 36 (Assenza di una reale convivenza di fatto);
Contratto stipulato da persona minore di età;
Contratto stipulato da persona interdetta giudizialmente;
In caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra (Art. 88, cod. civ.): secondo il comma 58, gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
Contratti di convivenza: estinzione
Le cause principali dell’estinzione di un contratto di convivenza sono la morte di uno dei due conviventi, sopravvenuto matrimonio o unione civile tra i due conviventi o di uno dei due conviventi con una terza parte, comune accordo tra le parti avente la stessa forma del contratto originario o recesso unilaterale di uno dei due conviventi.
Anche la risoluzione del contratto di convivenza, deve essere registrata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza dei due ex-conviventi, e viene annotata nel certificato del contratto di convivenza.
Secondo il comma 61 , Nel caso in cui il contratto si estingua per recesso unilaterale di uno dei due conviventi:
Il professionista che riceve l’atto è tenuto a notificarne copia all’altro contraente;
Se il recedente è il proprietario della casa comune, dal momento in cui viene notificato il recesso, l’altro convivente ha tempo 90 gg. per lasciare la casa comune;
Secondo il comma 62, nel caso di estinzione per matrimonio tra un convivente e una terza parte, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all’altro convivente e all’avvocato/notaio che ha stipulato il contratto l’atto di matrimonio o di Unione Civile.
Infine, secondo il comma 63, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
La Legge n.76/2016, ha stabilito che, in caso di risoluzione del contratto, il convivente più debole, il quale si trovi in uno stato di bisogno può rivolgersi al Tribunale per chiedere che l’altro convivente gli paghi gli alimenti. L’entità dell’assegno è proporzionata alla durata della convivenza e alla condizione economica e sociale dell’ex-convivente che ne ha fatto richiesta.
Contratto di convivenza costo
Ovviamente, la stipulazione del contratto di convivenza ha un costo.
Il problema principale è che non è possibile stabilire a priori il costo del contratto di convivenza, in quanto, a seconda delle clausole e della qualità degli accordi, il costo cambia.
Inoltre, quanto si parla di contratto di convivenza costo, bisogna tenere in considerazione che la legge non stabilisce una cifra minima e una cifra massima che i notai e gli avvocati possono applicare.
Dunque, ogni professionista è libero di applicare la tariffa minima che ritiene più corretta, in base a differenti criteri, quali possono essere la prestigiosità dell’ufficio, il numero di clausole contenute in esso e le richieste dei contraenti.
In generale, la cifra minima per stipulare un contratto di convivenza è pari a 700€: in questo caso però si parla di un contratto molto basico, solamente con le clausole obbligatorie.
Quella è la cifra base, dopodiché, mano a mano che si aggiungono clausole, quali ad esempio, il regime patrimoniale, la cifra si alza, fino ad arrivare a circa 2.000€ – 3.000€.
Contratto di convivenza permesso di soggiorno
Il tema è abbastanza complesso, in questa sede analizzeremo i tre punti fondamentali.
Innanzitutto, il contratto di convivenza assume un ruolo molto importante nella richiesta della cittadinanza italiana: infatti, nel caso in cui il richiedente non raggiunga il reddito richiesto (Clicca qui per saperne di più in merito), il suo reddito potrà essere integrato dal convivente con cui è stato stipulato un contratto di convivenza.
Come secondo punto, se si è cittadini dell’Unione Europea, la direttiva 2004/38/CE, prevede un ingresso e soggiorno facilitato al partner di un cittadino dell’UE, a patto che il cittadino dell’UE confermi che tra i due intercorre una relazione. Nel caso specifico dell’Italia, il fatto che tra i due sussista un contratto di convivenza, è sufficiente a consentire l’ingresso e iscrivere il compagno/a all’anagrafe.
Sul tema si sono pronunciati vari Tribunali, tra i quali il Tribunale di Bologna con ordinanza n. 21280 del 03.02.2020, e il Tribunale di Modena con ordinanza n. 370 del 07.02.2020, hanno affermato che “Lo straniero ha diritto all’ingresso in Italia e al ricongiungimento con il partner italiano, se intrattiene con questi una stabile relazione, non registrata, ma debitamente attestata da documentazione ufficiale”.
Dunque, è stato sancito l’obbligo d’iscrizione anagrafica del partner straniero privo di titolo di soggiorno in virtù del diritto all’unità familiare.
Secondo, il Dlgs. 30/2007 in recepimento della direttiva 2004/38/CE, (In particolare gli artt. 3, comma 2 lettera b e 7 comma 2), gli unici tre requisiti per il riconoscimento della coesione familiare sono:
L’esistenza di una comunicazione ufficiale che attesti le sufficienti risorse economiche;
L’esistenza di un’idonea soluzione abitativa;
La stipula di un contratto di convivenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Se sussistono questi requisiti, sarà possibile richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari presso la Questura, della durata di 2 anni e rinnovabile. Per ottenere il permesso si soggiorno sarà sufficiente presentare l’iscrizione anagrafica e il contratto di convivenza, oltre ai seguenti documenti:
4 fotografie;
Marca da bollo da 16€;
Copia documenti di riconoscimento;
Stato di famiglia e residenza/dichiarazione di ospitalità;
Documentazione attestante il reddito familiare;
Versamento sul C/C 67422402 di € 30,46; in assenza di reddito il contributo è di € 80,46.
Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che uno dei due conviventi, in quanto italiano, è cittadino dell’UE e, quindi, il suo convivente ha diritto a richiedere la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’UE, il quale ha una durata di 5 anni.
Contratto di convivenza: fac simile
Se stati cercando un contratto di convivenza fac simile sei nel posto giusto.
Premettendo che non c’è un modello univoco di contratto di convivenza e che questo varia a seconda delle clausole che si decidono di inserire, vi fornisco due opzioni.
La prima è un modulo formato Word che potete facilmente scaricare dal sito ufficiolegale.com.
Con il contratto di convivenza, i due conviventi acquistano dei diritti reciproci, in particolare, facendo riferimento alla legge Legge n.76/2016:
Secondo il comma 38, i conviventi hanno gli stessi diritti spettanti ai coniugi nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, ovvero i diritti previsti dalla Legge 354 del 1975 (Legge sull’ordinamento penitenziario). Un diritto è, ad esempio, quello di avere la possibilità di avere un colloquio in presenza con il detenuto;
Secondo il comma 39, in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita e di assistenza. Inoltre, hanno diritto di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
Secondo il comma 40, ogni convivente ha diritto a designare l’altro come suo rappresentante in caso di morte o malattia. Nello specifico, ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
Secondo il comma 42, in caso di morte del convivente proprietario dell’abitazione, l’altro ha diritto a rimanervi. In particolare la Legge prevede che, salvo quanto previsto dall‘articolo 337-sexies del Codice Civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni ma comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Secondo il comma 44, nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Il convivente ha diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare ai sensi dell’articolo 230-ter del codice civile come modificato dal comma 46, ovvero: al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato;
Secondo il comma 48, il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti oppure se ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.
Secondo il comma 65, il convivente che si trova in stato di bisogno ha diritto a ricevere gli alimenti dall’altro, come è già stato spiegato sopra;
Contratto di convivenza: consigli per la lettura
Se desiderate leggere qualcosa per avere una conoscenza più approfondita sul tema e sulla sua evoluzione legislativa nel corso degli anni, vi consiglio questi due libri:
Questo era tutto quello che c’è da sapere sul contratto di convivenza, spero di esservi stata utile e di aver risolto tutti i vostri dubbi.
Se avete qualcosa da dire sull’argomento vi aspetto nei commenti qui sotto!
Classe 2000, studentessa di Marketing, Comunicazione e Mercati Globali presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Ragazza curiosa, socievole e sempre pronta ad aiutare gli altri.
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