Leggi sulla Convivenza. Superate?

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E’ proprio di questi qualche dichiarazione sulla riapertura del discorso sui Pacs e dei Dico. Sfogliando in rete s ene trovano un pò di tutti i colori.

Guardate un pò cosa abbiamo trovato online: un testo scritto qualche tempo fa: (qui)

Convivenza: cosa dice la legge?
Quasi sette donne su dieci sono favorevoli alle unioni senza vincoli matrimoniali. Lo dice un’indagine Eurispes condotta il mese scorso su un campione di 1070 intervistate tra i 15 e i 65 anni di età. Sceglie la convivenza il 67,1% del totale. La percentuale sale al 71,1% tra le donne dai 35 ai 44 anni e raggiunge il 96,2% tra le giovanissime.
Quali che siano le ragioni di tale scelta (economiche, legali o semplicemente culturali e esistenziali), chi decide di convivere è bene che sappia che in Italia la convivenza non è attualmente disciplinata da nessuna legge specifica. Ciò vuol dire che la situazione giuridica delle coppie di fatto è vaga e confusa. L’ordinamento giuridico italiano infatti riconosce concretamente e tutela solo la famiglia legittima, quella cioè fondata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili. Ecco come si traduce in pratica questa spiacevole questione:

Emergenze mediche Il convivente non può pronunciarsi su decisioni in ambito medico e per emergenze ospedaliere, perchè la legge non riconosce la parentela del convivente stesso.
Licenze lavorative Al lavoro non sono concessi permessi per malattia del partner.
Assegno di mantenimento In caso di interruzione della convivenza la legge non prevede alcun sostegno economico qualora si presentino difficoltà in tal senso.
Casa di proprietà In caso di decesso di uno dei due partner l’appartamento di proprietà spetta ai legittimi eredi del partner, salvo diversa disposizione testamentaria. Oggi la legge riconosce al convivente anche un diritto di possesso: in caso di allontanamento dall’abitazione familiare, il convivente potrà far valere questo diritto attraverso vie legali. In presenza di figli la casa familiare sarà assegnata al genitore affidatario.
Casa in locazione (affitto) La Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del compagno conduttore dell’immobile e in caso di allontanato dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza in presenza di figli naturali.
Beni acquisiti I beni acquisiti non godono del diritto di comunione legale tra conviventi. Chi ha compiuto l’acquisto è proprietario del bene.
Elargizioni Le elargizioni a favore del convivente, una volta compiute, non possono più essere richieste da chi le ha effettuate.
Diritti di successione Il partner potrà ottenere una quota dell’eredità solo attraverso lascito testamentario non superiore alla quota che per legge spetta a figli e altri soggetti particolari.
Questioni penali Non c’è equiparazione invece tra famiglia di fatto e famiglia legittima riguardo all’osservanza degli obblighi familiari come il fornire i mezzi necessari o il versamenti dell’assegno di divorzio. La Legge prevede invece la tutela degli interessi costituzionalmente garantiti.
Ecco invece idiritti riconosciuti alle coppie di fatto
La legge italiana prevede infatti delle forme di tutela per unioni more uxorio, cioè come marito e moglie, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti. Ecco cosa riconosce la giurisprudenza:
Tutela dal diritto privato Pur mancando una legislazione specifica, all’interno della coppia è possibile stipulare accordi privati volontari di convivenza regolati dal diritto privato e quindi dal codice civile. La convivenza more uxorio è tutelata come un’istituzione sociale, in primo luogo dal dettato dell’art. 2 della Costituzione.
Contratto di locazione In caso di contratto di locazione non è consentito che un partner allontani l’altro. Ogni controversia sarà affidata al giudice. In caso di morte il partner potrà subentrare nel contratto (Corte Costituzionale sentenza n. 404/1988).
Abusi familiari In caso di maltrattamenti nei confronti di un partner la Legge prevede l’equiparazione alla disciplina applicata alla famiglia legittima (artt. 342 bis e ter, L. 154/2001).
Procedimenti penali Per il convivente è prevista la facoltà di astenersi dall’obbligo di testimoniare.
Tutela della prole Il riconoscimento dei figli naturali comporta gli stessi doveri e diritti previsti per i figli legittimi (Codice Civile art. 261). In caso di separazione per i figli minorenni nati dalla convivenza, il criterio di affidamento è determinato dalla preferenza dei figli. In presenza di controversie l’affidamento è deciso dal tribunale per i minorenni. Anche dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l’obbligo di mantenere il figlio che conviva con l’altro partner. In presenza di figli la casa familiare, indipendentemente dalla proprietà, spetta al genitore affidatario (Corte Costituzionale sentenza n. 166/1998).

ACCORDO DI CONVIVENZA
Tra le possibilità di tutela ci sono inoltre gli accordi privati o redatti davanti a un notaio che permettono di cautelare i partner in ambito del tutto privato in caso di cessazione del rapporto o nell’ipotesi di una prematura scomparsa di uno dei partner. Tali accordi di convivenza possono essere anche stipulati nel caso in cui sia necessario distinguere chiaramente i ruoli e l’apporto di ciascun convivente alla vita comune. Si tratta infatti di patti istituiti per regolarizzare le questioni economiche e patrimoniali del rapporto di convivenza tra non coniugati che abbiano intenzione di intraprendere un rapporto stabile e duraturo di convivenza.
Stipulare un accordo di convivenza è il passo più concreto per condividere con chiarezza e lealtà i momenti, le difficoltà e le esigenze comuni; per offrire sicurezza al partner in caso di scomparsa prematura del convivente; e per evitare spiacevoli problemi in caso di cessazione della convivenza.

E’ cambiato qualcosa? Abbiamo qualche dubbio!

Staremo a vedere.

     
 
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